Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 apr 2017
1.   Le spese sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo se sono versate dalla Polonia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. 2.   Non si applica l', paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
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