Art. 3
In vigore dal 5 apr 2017
1. La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica:
a)
l'ammissibilità del richiedente;
b)
per ciascun richiedente ammissibile, il quantitativo e la differenza di prezzo di cui all', paragrafo 2;
c)
che i richiedenti ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti da altre fonti a compensazione delle perdite connesse alla macellazione degli animali;
d)
che gli animali per i quali è concesso l'aiuto soddisfino le condizioni connesse alle restrizioni applicabili alle zone di cui all', paragrafo 1.
2. Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.
3. Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
Storico versioni
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