Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 apr 2017
1.   La Polonia adotta tutte le misure necessarie, compresi controlli amministrativi e controlli in loco esaustivi in conformità degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente regolamento. In particolare, la Polonia verifica: a) l'ammissibilità del richiedente; b) per ciascun richiedente ammissibile, il quantitativo e la differenza di prezzo di cui all', paragrafo 2; c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ricevuto finanziamenti da altre fonti a compensazione delle perdite connesse alla macellazione degli animali; d) che gli animali per i quali è concesso l'aiuto soddisfino le condizioni connesse alle restrizioni applicabili alle zone di cui all', paragrafo 1. 2.   Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco. 3.   Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.
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