Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 apr 2017
1.   Per le scrofe di cui all', paragrafo 1, lettera a), l'aiuto è pari a 0,34 EUR per chilogrammo di peso carcassa. 2.   Per i suini di cui all', paragrafo 1, lettera b), l'aiuto è calcolato per chilogrammo sulla differenza tra il prezzo comunicato dalla Polonia per la zona in cui è situata l'azienda del produttore per la settimana della consegna dei suini a un macello e il prezzo effettivamente pagato al produttore, comprovato sulla base di una fattura. L'aiuto per chilogrammo non deve superare i seguenti importi: a) 0,23 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa fino a 93 kg; b) 0,34 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa di oltre 93 kg ma non superiore a 105 chilogrammi; c) 0,46 EUR per chilogrammo per i suini di peso carcassa superiore a 105 chilogrammi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:647:oj#art-2