Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 apr 2017
Per quanto riguarda le sostanze attive fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in e su tutti i prodotti, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti prima del 27 ottobre 2017.
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