Art. 9
Collaborazione tra Stati membri
In vigore dal 24 mar 2017
Collaborazione tra Stati membri
1. Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione europea e con l'Agenzia europea per i medicinali allo sviluppo e al perfezionamento di standard comunemente convenuti per le ispezioni relative alla buona pratica clinica. Tale collaborazione può assumere la forma di ispezioni congiunte, procedimenti e procedure concordati e condivisione di esperienze e formazione.
2. La Commissione pubblica tutti i documenti di orientamento sui criteri comunemente convenuti per lo svolgimento delle ispezioni, elaborati in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia europea per i medicinali.
3. L'Agenzia europea per i medicinali elabora e mette a disposizione degli Stati membri le informazioni sulle ispezioni previste, calendarizzate o effettuate, al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la massima efficienza nell'uso delle risorse ispettive nel programmare le proprie ispezioni.
4. Gli Stati membri possono rivolgersi per assistenza all'autorità nazionale competente di un altro Stato membro relativamente alle ispezioni.
Storico versioni
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