Art. 3
Sistema di garanzia della qualità
In vigore dal 24 mar 2017
Sistema di garanzia della qualità
1. Ogni Stato membro istituisce un sistema di garanzia della qualità adeguatamente progettato al fine di garantire che le procedure di ispezione siano osservate e oggetto di un monitoraggio costante.
Gli Stati membri mantengono aggiornati tali sistemi di garanzia della qualità.
2. Ogni ispettore ha accesso alle procedure operative standard, alla descrizione dettagliata dei suoi compiti, delle sue responsabilità e degli obblighi di formazione, e vi si attiene.
Storico versioni
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