Art. 2 · Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

Art. 2

Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017

In vigore dal 21 mar 2017
Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2017 1.   Su richiesta degli operatori interessati, le cauzioni relative a diritti di importazione concessi per il sottoperiodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2017, costituite a norma dell', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, sono svincolate a condizione che tali diritti siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2017. 2.   Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti di importazione non utilizzati al 31 dicembre 2017.
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