Art. 1
Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016
In vigore dal 21 mar 2017
Svincolo delle cauzioni relative al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2016
1. Su richiesta degli operatori interessati, le cauzioni relative a diritti di importazione e a titoli di importazione costituite rispettivamente a norma dell', paragrafo 2, e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, sono svincolate a condizione che tali diritti o titoli siano stati utilizzati solo in parte o non siano stati utilizzati affatto al 31 dicembre 2016.
2. Le cauzioni di cui al paragrafo 1 sono svincolate proporzionalmente ai diritti e ai titoli di importazione non utilizzati al 31 dicembre 2016.
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