Art. 3 · Avviso di consultazione

Art. 3

Avviso di consultazione

In vigore dal 16 mar 2017
Avviso di consultazione 1.   L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dopo l'inizio del periodo di valutazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, di tale direttiva. 2.   Qualora la valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE sia effettuata nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione di un ente creditizio a iniziare la sua attività, l'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile dopo il ricevimento di una domanda siffatta e, in ogni caso, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete di cui all'articolo 15 della direttiva 2013/36/UE. 3.   L'autorità richiedente trasmette l'avviso di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2, per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo invia al punto di contatto designato dall'autorità interpellata. 4.   L'autorità richiedente trasmette gli avvisi di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 2 compilando il modello di cui all'allegato I, nel quale fornisce le informazioni principali riguardanti il progetto relativo alla partecipazione e specifica quali informazioni chiede a riguardo all'autorità interpellata.
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