Art. 4 · Servizi di trasporto e non di trasporto e tariffe correlate

Art. 4

Servizi di trasporto e non di trasporto e tariffe correlate

In vigore dal 16 mar 2017
Servizi di trasporto e non di trasporto e tariffe correlate 1.   Un determinato servizio è considerato un servizio di trasporto se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) i costi del servizio sono causati dai driver di costo della capacità tecnica o capacità contrattuale prevista e della distanza; b) i costi del servizio sono correlati all'investimento nell'infrastruttura e al funzionamento della medesima infrastruttura che fa parte del capitale investito riconosciuto per la fornitura dei servizi di trasporto. Qualora una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) non sia soddisfatta, un determinato servizio può essere considerato un servizio di trasporto o un servizio non di trasporto in base ai risultati della consultazione periodica condotta dai gestori dei sistemi di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione e alla decisione presa dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo il disposto degli . 2.   Le tariffe di trasporto possono essere fissate in modo da tener conto delle condizioni per i prodotti di capacità continua. 3.   I ricavi relativi ai servizi di trasporto sono recuperati mediante tariffe di trasporto applicate alla capacità. In via eccezionale, fatta salva l'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, una parte dei ricavi relativi ai servizi di trasporto può essere recuperata soltanto mediante le seguenti tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati, stabilite separatamente le une dalle altre: a) un corrispettivo basato sul flusso, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito: i) è riscosso al fine di coprire i costi dovuti principalmente alla quantità del flusso di gas; ii) è calcolato sulla base dei flussi previsti o storici, o di entrambi, e stabilito in modo da essere lo stesso per tutti i punti di entrata e lo stesso per tutti i punti di uscita; iii) è espresso in termini monetari o in natura; b) un corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi, che risponde a tutti i criteri elencati di seguito: i) è riscosso al fine di gestire il recupero delle somme in difetto e in eccesso relative ai ricavi; ii) è calcolato sulla base delle allocazioni di capacità e dei flussi previsti o storici, o di entrambi; iii) è applicato a punti diversi dai punti di interconnessione; iv) è applicato dopo la conduzione, da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione, di una valutazione della sua corrispondenza ai costi e del suo impatto sui sussidi incrociati tra punti di interconnessione e punti diversi dai punti di interconnessione. 4.   I ricavi relativi ai servizi non di trasporto sono recuperati mediante tariffe non di trasporto per un determinato servizio non di trasporto. Dette tariffe: a) rispecchiano i costi e sono non discriminatorie, oggettive e trasparenti; b) sono applicate ai beneficiari di un determinato servizio non di trasporto al fine di ridurre al minimo i sussidi incrociati tra gli utenti della rete all'interno o all'esterno di uno Stato membro o entrambi. Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che un determinato servizio non di trasporto avvantaggi tutti gli utenti della rete, i costi del servizio sono recuperati addebitandoli a tutti gli utenti della rete.
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