Art. 37
Potere di concedere deroghe
In vigore dal 16 mar 2017
Potere di concedere deroghe
1. Su richiesta del soggetto che gestisce un interconnettore oggetto di una deroga alle disposizioni dell'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE a norma dell' della medesima direttiva o di una deroga analoga, le autorità nazionali di regolamentazione possono concedere congiuntamente a tale soggetto una deroga all'applicazione di uno o più articoli del presente regolamento, conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, qualora l'applicazione di tali articoli al soggetto comportasse una o più delle seguenti conseguenze negative:
a)
non faciliterebbe lo scambio efficiente di gas e la concorrenza;
b)
non fornirebbe incentivi agli investimenti in nuova capacità o agli investimenti finalizzati a mantenere i livelli esistenti di capacità;
c)
provocherebbe irragionevoli alterazioni degli scambi transfrontalieri;
d)
falserebbe la concorrenza con gli altri gestori di infrastrutture che offrono servizi analoghi a quelli dell'interconnettore;
e)
non sarebbe attuabile tenendo conto della peculiarità degli interconnettori.
2. Il soggetto che chiede la deroga di cui al paragrafo 1 include nella sua richiesta una motivazione dettagliata corredata di tutti i documenti giustificativi, ivi inclusa, se del caso, un'analisi di costi e benefici, che dimostri che una o più condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e) sono soddisfatte.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate valutano congiuntamente la richiesta di deroga e la gestiscono in stretta cooperazione. Qualora esse concedano una deroga, ne precisano la durata nelle rispettive decisioni.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano all'Agenzia e alla Commissione le loro decisioni favorevoli alla deroga di cui sopra.
5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono revocare una deroga se le circostanze o le motivazioni soggiacenti, o entrambe, non sussistono più o su raccomandazione motivata dell'Agenzia o della Commissione di revocare una deroga per assenza di motivazione.
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