Art. 33 · Tariffe principali per la capacità incrementale

Art. 33

Tariffe principali per la capacità incrementale

In vigore dal 16 mar 2017
Tariffe principali per la capacità incrementale 1.   Il prezzo minimo al quale i gestori dei sistemi di trasporto accettano una richiesta di capacità incrementale è il prezzo di riferimento. Per il test economico, i prezzi di riferimento sono calcolati includendo nella metodologia dei prezzi di riferimento le pertinenti ipotesi relative all'offerta di capacità incrementale. 2.   Se per la capacità incrementale si considera l'offerta dell'approccio del prezzo da pagare fisso di cui all', lettera b), il prezzo di riserva di cui all', lettera b) è basato sui costi d'investimento e i costi di esercizio previsti. Una volta commissionata la capacità incrementale, detto prezzo di riserva è adeguato in proporzione alla differenza, positiva o negativa, tra i costi d'investimento previsti e quelli effettivi. 3.   Se l'allocazione di tutta la capacità incrementale al prezzo di riferimento non genererebbe ricavi sufficienti ad ottenere un esito positivo del test economico, è possibile applicare un premio minimo obbligatorio nella prima asta o nel meccanismo alternativo di allocazione in cui è offerta la capacità incrementale. Il premio minimo obbligatorio può essere applicato anche nelle aste successive in cui è offerta la capacità rimasta inizialmente invenduta o la capacità inizialmente riservata a norma dell', paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2017/459. La decisione sull'eventuale applicazione di un premio minimo obbligatorio e sulle aste in cui applicarlo è presa in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE. 4.   Il livello del premio minimo obbligatorio consente di ottenere un esito positivo del test economico con i ricavi generati dalla capacità offerta nella prima asta o nel meccanismo alternativo di allocazione in cui è offerta la capacità incrementale. L'intervallo in cui si situa il livello del premio minimo obbligatorio, a seconda della capacità allocata prevista, è comunicato per approvazione alla pertinente autorità nazionale di regolamentazione conformemente all', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/459. 5.   Un premio minimo obbligatorio approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione è aggiunto al prezzo di riferimento per i prodotti di capacità aggregata sul rispettivo punto di interconnessione ed è attribuito unicamente ai gestori dei sistemi di trasporto per i quali il premio minimo obbligatorio è stato approvato dalla rispettiva autorità nazionale di regolamentazione. Questo principio generalmente applicato per l'attribuzione di un premio minimo obbligatorio non pregiudica la ripartizione di un eventuale premio d'asta aggiuntivo in conformità dell', paragrafo 3 o la conclusione di un accordo alternativo tra le autorità nazionali di regolamentazione interessate.
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