Art. 30 · Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario

Art. 30

Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario

In vigore dal 16 mar 2017
Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario 1.   Le seguenti informazioni sono pubblicate prima del periodo tariffario conformemente alle prescrizioni di cui agli dall'autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione: a) le informazioni sui parametri utilizzati nella metodologia dei prezzi di riferimento applicata che si riferiscono alle caratteristiche tecniche del sistema di trasporto, quali: i) la capacità tecnica ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate; ii) la capacità contrattuale prevista ai punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate; iii) la quantità e la direzione del flusso di gas per i punti di entrata e di uscita e le ipotesi associate, ad esempio gli scenari di domanda e offerta per il flusso di gas in condizioni di picco; iv) la rappresentazione strutturale della rete di trasporto con un adeguato grado di dettaglio; v) informazioni tecniche aggiuntive sulla rete di trasporto, ad esempio la lunghezza e il diametro dei gasdotti e la potenza delle stazioni di compressione; b) le seguenti informazioni: i) i ricavi consentiti o previsti, o entrambi, del gestore del sistema di trasporto; ii) le informazioni relative alle variazioni annuali dei ricavi di cui al punto i); iii) i seguenti parametri: 1) i tipi di beni inclusi nel capitale investito riconosciuto e il loro valore aggregato; 2) il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo; 3) la spesa in conto capitale, compresi: a) le metodologie per determinare il valore iniziale dei beni; b) le metodologie per rivalutare i beni; c) le spiegazioni circa l'evoluzione del valore dei beni; d) i tempi di ammortamento e gli importi per tipo di bene; 4) le spese operative; 5) i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza; 6) gli indici di inflazione; iv) i ricavi relativi ai servizi di trasporto; v) i seguenti rapporti per i ricavi di cui al punto iv): 1) la ripartizione capacità-volumi trasportati, ossia la suddivisione tra i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate alla capacità e i ricavi relativi ai servizi di trasporto derivanti da tariffe applicate ai volumi trasportati; 2) la ripartizione entrata-uscita, ossia la suddivisione tra i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di entrata e i ricavi derivanti da tariffe di trasporto applicate alla capacità su tutti i punti di uscita; 3) la ripartizione intrasistemico-intersistemico, ossia la suddivisione tra i ricavi provenienti dall'uso della rete intrasistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita e i ricavi provenienti dall'uso della rete intersistemico sia sui punti di entrata che sui punti di uscita, il cui calcolo è effettuato come indicato all'; vi) se e nella misura in cui il gestore del sistema di trasporto opera in base a un regime non di price cap, le seguenti informazioni sulla riconciliazione del conto di regolazione relative al precedente periodo tariffario: 1) i ricavi effettivamente ottenuti, il recupero delle somme in difetto o in eccesso rispetto ai ricavi consentiti e la parte di tale recupero attribuita al conto di regolazione e, se del caso, ai sottoconti del conto di regolazione; 2) il periodo di riconciliazione e i meccanismi di incentivazione attuati; vii) l'uso previsto del premio d'asta; c) le seguenti informazioni sulle tariffe di trasporto e non di trasporto, accompagnate dalle pertinenti informazioni relative al calcolo delle stesse: i) le eventuali tariffe di trasporto applicate ai volumi trasportati di cui all', paragrafo 3; ii) le eventuali tariffe non di trasporto per i servizi non di trasporto di cui all', paragrafo 4; iii) i prezzi di riferimento e altri prezzi applicabili in punti diversi da quelli di cui all'. 2.   Inoltre, sono pubblicate le seguenti informazioni per quanto riguarda le tariffe di trasporto: a) una spiegazione di quanto segue: i) la differenza nel livello delle tariffe di trasporto per lo stesso tipo di servizio di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni; ii) la differenza stimata nel livello delle tariffe di trasporto per lo stesso tipo di servizio di trasporto applicabili per il periodo tariffario per il quale sono pubblicate le informazioni e per ciascun periodo tariffario entro il restante periodo di regolamentazione; b) almeno un modello tariffario semplificato, aggiornato regolarmente e corredato di una spiegazione del modo in cui utilizzarlo, che permetta agli utenti della rete di calcolare le tariffe di trasporto applicabili per il periodo tariffario prevalente e di stimarne la possibile evoluzione oltre tale periodo. 3.   Per i punti esclusi dalla definizione di punti pertinenti di cui all'allegato I, punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2009, le informazioni sulla quantità di capacità contrattuale prevista e sulla quantità di flusso di gas prevista sono pubblicate secondo il disposto dell'allegato I, punto 3.2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n 715/2009.
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