Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 16 mar 2017
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i punti di entrata e a tutti i punti di uscita delle reti di trasporto del gas, ad eccezione del capo III, del capo V, del capo VI, e , paragrafi 2 e 3, e del capo IX, che si applicano unicamente ai punti di interconnessione. Il capo III, il capo V, il capo VI, , e il capo IX si applicano ai punti di entrata da paesi terzi o ai punti di uscita verso paesi terzi, o a entrambi, qualora l'autorità nazionale di regolamentazione decida di applicare il regolamento (UE) 2017/459 a tali punti.
2. Il presente regolamento non si applica negli Stati membri che beneficiano della deroga di cui all'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE, per la durata di tale deroga.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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