Art. 19 · Conto di regolazione

Art. 19

Conto di regolazione

In vigore dal 16 mar 2017
Conto di regolazione 1.   Il conto di regolazione indica le informazioni di cui all', paragrafo 1 per un determinato periodo tariffario e può includere altre informazioni, ad esempio la differenza tra componenti di costo previste ed effettive. 2.   Il recupero delle somme in difetto o in eccesso per quanto riguarda i ricavi relativi ai servizi di trasporto del gestore del sistema di trasporto è attribuito al conto di regolazione, a meno che non siano state adottate altre norme in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE. 3.   Qualora siano attuati meccanismi di incentivazione per le vendite della capacità, subordinatamente a una decisione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, solo una parte delle somme recuperate in difetto o in eccesso del gestore del sistema di trasporto è attribuita al conto di regolazione. In tal caso, la parte residua è trattenuta o versata, a seconda dei casi, dal gestore del sistema di trasporto. 4.   Ciascun gestore di sistema di trasporto utilizza un unico conto di regolazione. 5.   Subordinatamente a una decisione a norma dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE, l'eventuale premio d'asta ottenuto può essere attribuito a un apposito conto, separato dal conto di regolazione di cui al paragrafo 4. L'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di utilizzare detto premio d'asta per ridurre la congestione fisica o, qualora il gestore del sistema di trasporto operi unicamente nell'ambito di un regime non di price cap, per ridurre le tariffe di trasporto per il o i periodi tariffari successivi secondo il disposto dell'.
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