Art. 12 · Disposizioni generali

Art. 12

Disposizioni generali

In vigore dal 16 mar 2017
Disposizioni generali 1.   Per i prodotti di capacità standard annua per la capacità continua, i prezzi di riferimento sono utilizzati come prezzi di riserva. Per i prodotti di capacità standard non annua per la capacità continua, i prezzi di riserva sono calcolati nel modo indicato nel presente capo. Per i prodotti di capacità standard sia annua che non annua per la capacità interrompibile, i prezzi di riserva sono calcolati nel modo indicato nel presente capo. Il livello dei moltiplicatori e dei fattori stagionali, stabilito in conformità dell', e il livello degli sconti per i prodotti di capacità standard per la capacità interrompibile, stabilito in conformità dell', possono essere diversi ai punti di interconnessione. 2.   Se il periodo tariffario e l'anno gas non coincidono, possono essere applicati prezzi di riserva distinti, rispettivamente: a) per il periodo tra il 1o ottobre e la fine del periodo tariffario prevalente; e b) per il periodo che intercorre tra l'inizio del periodo tariffario successivo al periodo tariffario prevalente e il 30 settembre. 3.   I rispettivi prezzi di riserva pubblicati conformemente all' sono vincolanti per l'anno gas successivo oppure oltre l'anno gas successivo in caso di applicazione di un prezzo da pagare fisso, a partire da dopo l'asta annuale di capacità annua, a meno che: a) gli sconti per i prodotti di capacità standard mensile e giornaliera per la capacità interrompibile non siano ricalcolati nel periodo tariffario in caso di variazione della probabilità di interruzione di cui all' di oltre il 20 %; b) il prezzo di riferimento non sia ricalcolato nel periodo tariffario a causa di circostanze eccezionali per cui il mancato aggiustamento dei livelli tariffari comprometterebbe le operazioni del gestore del sistema di trasporto.
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