Art. 11 · Norme per i sistemi di entrata-uscita che coprono più Stati membri nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto

Art. 11

Norme per i sistemi di entrata-uscita che coprono più Stati membri nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto

In vigore dal 16 mar 2017
Norme per i sistemi di entrata-uscita che coprono più Stati membri nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto Se in un sistema di entrata-uscita che copre più Stati membri sono attivi più gestori dei sistemi di trasporto, può essere applicata la stessa metodologia dei prezzi di riferimento, congiuntamente o separatamente, oppure possono essere applicate, separatamente, diverse metodologie dei prezzi di riferimento.
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