Art. 10
Norme per i sistemi di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto
In vigore dal 16 mar 2017
Norme per i sistemi di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro nel caso in cui sia attivo più di un gestore del sistema di trasporto
1. Conformemente all', paragrafo 3, la stessa metodologia dei prezzi di riferimento è applicata congiuntamente da tutti i gestori dei sistemi di trasporto in un sistema di entrata-uscita all'interno di uno Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere:
a)
che ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno di un sistema di entrata-uscita applichi la stessa metodologia dei prezzi di riferimento separatamente;
b)
in deroga all', paragrafo 3, quando si pianificano fusioni dei sistemi di entrata-uscita, di prevedere fasi intermedie in cui a ciascun gestore di sistema di trasporto all'interno del sistema di entrata-uscita interessato sia consentito applicare separatamente metodologie dei prezzi di riferimento diverse. Detta decisione stabilisce il periodo di tempo per l'applicazione delle fasi intermedie. L'autorità nazionale di regolamentazione o i gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall'autorità nazionale di regolamentazione, effettuano una valutazione d'impatto e un'analisi dei costi e dei benefici prima di dare avvio alle fasi intermedie.
A seguito dell'applicazione separata di differenti metodologie dei prezzi di riferimento, i ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati sono aggiustati di conseguenza.
3. Al fine di consentire la corretta applicazione congiunta della stessa metodologia dei prezzi di riferimento, è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto.
La decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) può essere presa qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è istituito un efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto al fine di:
i)
evitare ripercussioni negative sui ricavi relativi ai servizi di trasporto dei gestori dei sistemi di trasporto interessati;
ii)
evitare i sussidi incrociati tra l'uso della rete intrasistemico e l'uso della rete intersistemico;
b)
l'applicazione separata garantisce che i costi corrispondano a quelli di un gestore di sistema di trasporto efficiente.
4. Il periodo di tempo massimo stabilito nella decisione di cui al paragrafo 2, lettera a) o di cui al paragrafo 2, lettera b) non è superiore a cinque anni dalla data di cui all', paragrafo 2. Con sufficiente anticipo rispetto alla data fissata in detta decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione può decidere di posticipare tale data.
5. Insieme alla consultazione finale di cui all', l'autorità nazionale di regolamentazione effettua una consultazione sui principi dell'efficace meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto di cui al paragrafo 3 e sulle ripercussioni dello stesso sui livelli tariffari. Il meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasporto è applicato in conformità dell'articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE e pubblicato insieme alle risposte alla consultazione ricevute.
6. Il prezzo di riserva di cui all', paragrafo 1, è calcolato come ivi indicato. In caso di applicazione del paragrafo 2, sono effettuati i due calcoli seguenti:
a)
il calcolo di cui all', paragrafo 1, è effettuato da ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
b)
la media ponderata dei valori risultanti di cui alla lettera a) è calcolata applicando la formula di cui all', paragrafo 1, lettera b), mutatis mutandis.
7. La consultazione finale di cui all' è effettuata da tutti i gestori dei sistemi di trasporto congiuntamente o dall'autorità nazionale di regolamentazione. In caso di applicazione del paragrafo 2, detta consultazione è effettuata separatamente da ciascun gestore di sistema di trasporto o dall'autorità nazionale di regolamentazione, secondo quanto deciso da quest'ultima.
8. Le informazioni di cui agli sono pubblicate a livello aggregato per tutti i gestori dei sistemi di trasporto interessati. In caso di applicazione del paragrafo 2:
a)
le informazioni sono pubblicate separatamente per ciascun gestore di sistema di trasporto interessato;
b)
le informazioni sulla ripartizione entrata-uscita di cui all', paragrafo 1, lettera b, punto v, punto 2, per il sistema di entrata-uscita sono pubblicate dall'autorità nazionale di regolamentazione.
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