Art. 6 · Massimizzazione e calcolo della capacità

Art. 6

Massimizzazione e calcolo della capacità

In vigore dal 16 mar 2017
Massimizzazione e calcolo della capacità 1.   La capacità tecnica massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell'integrità del sistema, della sicurezza e del funzionamento efficiente della rete. a) Per massimizzare l'offerta di capacità aggregata tramite l'ottimizzazione della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto adottano le seguenti misure nei punti di interconnessione, dando la precedenza ai punti di interconnessione in cui è presente una congestione contrattuale, conformemente all'allegato I, punto 2.2.3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009: i gestori dei sistemi di trasporto stabiliscono e applicano un metodo comune, che definisce le azioni specifiche previste dai rispettivi gestori dei sistemi di trasporto per raggiungere la necessaria ottimizzazione: 1) il metodo comune include un'analisi approfondita della capacità tecnica, comprese eventuali discrepanze, su entrambi i lati di un punto di interconnessione, nonché le azioni specifiche e il calendario dettagliato — incluse possibili implicazioni e procedure di approvazione di carattere regolamentare necessarie per recuperare i costi e adeguare il regime normativo — per ottimizzare l'offerta di servizi di capacità aggregata. Tali azioni specifiche non nocciono all'offerta di capacità presso altri punti pertinenti dei sistemi interessati e altri punti delle reti di distribuzione importanti per la sicurezza dell'approvvigionamento ai clienti finali, quali gli impianti di stoccaggio, i terminali GNL e i clienti protetti come definiti nel regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). 2) Il metodo di calcolo e le norme per mettere a disposizione la capacità, adottati dai gestori dei sistemi di trasporto, tengono conto di specifiche situazioni in cui capacità concorrenti fra sistemi comportano punti di interconnessione e punti di uscita verso impianti di stoccaggio. 3) Detta analisi approfondita prende in considerazione le ipotesi considerate nel piano decennale dell'Unione di sviluppo della rete ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 715/2009, i piani di investimento nazionali, i pertinenti obblighi ai sensi del diritto nazionale applicabile e i pertinenti obblighi contrattuali; 4) i gestori dei sistemi di trasporto interessati applicano un approccio dinamico per il nuovo calcolo della capacità tecnica, ove opportuno in concomitanza con il calcolo dinamico applicato per la capacità supplementare sulla base dell'allegato I, punto 2.2.2.2 del regolamento (CE) n. 715/2009, individuando congiuntamente la frequenza appropriata per il nuovo calcolo per punto di interconnessione, e tenuto conto delle relative specificità; 5) nel metodo comune i gestori dei sistemi di trasporto adiacenti consultano altri gestori di sistemi di trasporto specificamente interessati dal punto di interconnessione in questione; 6) nell'effettuare il nuovo calcolo della capacità tecnica, i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto delle informazioni che gli utenti della rete possono fornire per quanto riguarda i flussi futuri previsti; b) i gestori dei sistemi di trasporto valutano congiuntamente almeno i parametri indicati di seguito e, se del caso, un loro adeguamento: 1) gli impegni sulla pressione; 2) tutti i pertinenti scenari della domanda e dell'offerta, inclusi i dettagli sulle condizioni climatiche di riferimento e le configurazioni della rete associate a scenari estremi; 3) il potere calorifico. 2.   Se l'ottimizzazione delle capacità tecniche genera costi per i gestori dei sistemi di trasporto, in particolare costi che abbiano un impatto diseguale sui gestori dei sistemi di trasporto su entrambi i lati di un punto di interconnessione, i gestori dei sistemi di trasporto sono autorizzati a recuperare tali costi generati secondo principi di efficienza mediante il quadro normativo stabilito dalle autorità di regolamentazione competenti conformemente all' del regolamento (CE) n. 715/2009 e all'articolo 42 della direttiva 2009/73/CE. Si applica l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. 3.   Se del caso, le autorità nazionali di regolamentazione consultano gli utenti della rete sul metodo di calcolo applicato e sull'approccio comune. 4.   Le variazioni del quantitativo di capacità aggregata offerta ai punti di interconnessione a seguito della procedura di cui al paragrafo 1 sono inserite nella relazione dell'Agenzia pubblicata conformemente all'allegato I, punto 2.2.1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009.
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