Art. 5 · Standardizzazione della comunicazione

Art. 5

Standardizzazione della comunicazione

In vigore dal 16 mar 2017
Standardizzazione della comunicazione 1.   I gestori dei sistemi di trasporto provvedono a coordinare l'attuazione di procedure di comunicazione standard, sistemi di informazione coordinati e comunicazioni elettroniche online compatibili, quali formati e protocolli condivisi per lo scambio dei dati, e ad accordarsi sui principi in base ai quali effettuare il trattamento dei dati. 2.   Le procedure di comunicazione standard comprendono, in particolare, le procedure relative all'accesso degli utenti della rete al sistema di aste dei gestori dei sistemi di trasporto o alla piattaforma di prenotazione pertinente e il riesame delle informazioni fornite in relazione all'asta. Il calendario e il contenuto dei dati da scambiare sono conformi alle disposizioni di cui al capo III. 3.   Le procedure di comunicazione standard adottate dai gestori dei sistemi di trasporto includono un piano di attuazione e la durata dell'applicazione, in linea con lo sviluppo di piattaforme di prenotazione a norma dell'. I gestori dei sistemi di trasporto garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
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