Art. 38
Controllo dell'attuazione
In vigore dal 16 mar 2017
Controllo dell'attuazione
1. Al fine di assistere l'Agenzia nei suoi compiti di controllo ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, l'ENTSO-G controlla e analizza il modo in cui i gestori dei sistemi di trasporto attuano il presente regolamento in conformità all', paragrafi 8 e 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. In particolare, l'ENTSO-G assicura la completezza e la correttezza di tutte le informazioni pertinenti trasmesse dai gestori dei sistemi di trasporto. L'ENTSO-G trasmette dette informazioni all'Agenzia entro il 31 marzo 2019.
2. I gestori dei sistemi di trasporto trasmettono all'ENTSO-G tutte le informazioni da questo richieste per ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 1, entro il 31 dicembre 2018.
3. L'ENTSO-G e l'Agenzia garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Entro il 6 aprile 2019, l'Agenzia, nell'ambito dei suoi compiti di controllo, riferisce sulle condizionalità stabilite nei contratti relativi a prodotti di capacità standard per la capacità continua, tenendo conto dei loro effetti sull'uso efficiente della rete e sull'integrazione dei mercati del gas dell'Unione. Nella sua valutazione l'Agenzia è coadiuvata dalle pertinenti autorità nazionali di regolamentazione e dai gestori dei sistemi di trasporto.
Storico versioni
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