Art. 37 · Piattaforme di prenotazione della capacità

Art. 37

Piattaforme di prenotazione della capacità

In vigore dal 16 mar 2017
Piattaforme di prenotazione della capacità 1.   I gestori dei sistemi di trasporto applicano il presente regolamento mediante l'offerta di capacità tramite un'unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse. I gestori dei sistemi di trasporto possono far funzionare tali piattaforme autonomamente o mediante una parte concordata che, se necessario, agisce per conto dei gestori nei confronti degli utenti della rete. 2.   Alle piattaforme di prenotazione comuni si applicano le seguenti norme: a) sono di applicazione le norme e le procedure di offerta e allocazione della capacità totale in conformità del capo III; b) l'istituzione di una procedura per offrire capacità aggregata continua conformemente al capo IV è prioritaria; c) sono fornite agli utenti della rete le funzionalità per offrire ed ottenere capacità secondaria; d) al fine di utilizzare i servizi delle piattaforme di prenotazione, gli utenti della rete hanno accesso e si conformano a tutti i requisiti giuridici e contrattuali pertinenti che consentono loro di prenotare e utilizzare la capacità nella rete pertinente dei gestori dei sistemi di trasporto detentori di un contratto di trasporto; e) la capacità in un singolo punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale è offerta su un'unica piattaforma di prenotazione, ma un gestore del sistema di trasporto può offrire capacità in diversi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali, oppure mediante diverse piattaforme di prenotazione. 3.   Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale di utilizzo di una piattaforma di prenotazione unica per offrire capacità sui due lati dei rispettivi punti di interconnessione o punti di interconnessione virtuali. Qualora i gestori dei sistemi di trasporto non raggiungano un accordo entro tale termine, essi deferiscono immediatamente la questione alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione selezionano quindi, congiuntamente ed entro un ulteriore periodo di sei mesi dalla data del deferimento, la piattaforma di prenotazione unica per un periodo non superiore a tre anni. Se le autorità nazionali di regolamentazione non sono in grado di selezionare congiuntamente una piattaforma di prenotazione unica entro sei mesi dalla data del deferimento, si applica l', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009. L'Agenzia decide in merito alla piattaforma di prenotazione da utilizzare, per un periodo non superiore a tre anni, allo specifico punto di interconnessione o punto di interconnessione virtuale. 4.   Qualora la selezione della piattaforma di prenotazione in un punto di interconnessione o in un punto di interconnessione virtuale sia stata effettuata dalle autorità nazionali di regolamentazione o dall'Agenzia, i gestori dei sistemi di trasporto raggiungono un accordo contrattuale sull'utilizzo di una piattaforma di prenotazione entro la fine del periodo di cui all'ultima frase del paragrafo 3, per il quale le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia hanno effettuato la selezione. Se non viene raggiunto un accordo contrattuale, è riavviata la procedura di cui al paragrafo 3. 5.   L'istituzione di una piattaforma di prenotazione unica comune o di un numero limitato di esse facilita e semplifica la prenotazione di capacità nei punti di interconnessione in tutta l'Unione a beneficio degli utenti della rete. Se del caso, l'ENTSO-G e l'Agenzia contribuiscono a facilitare questo processo. 6.   Per gli aumenti della capacità tecnica, i risultati dell'allocazione sono pubblicati sulla piattaforma di prenotazione utilizzata per la messa all'asta di capacità esistente e di nuova capacità realizzata dove attualmente non ne esiste alcuna, su una piattaforma di prenotazione comune concordata dai pertinenti gestori dei sistemi di trasporto.
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