Art. 26 · Valutazione della domanda di mercato

Art. 26

Valutazione della domanda di mercato

In vigore dal 16 mar 2017
Valutazione della domanda di mercato 1.   Immediatamente dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto collaborano nei processi di valutazione della domanda di mercato relativa alla capacità incrementale e di conduzione di studi tecnici per progetti di capacità incrementale per i rispettivi punti di interconnessione congiunti. La prima valutazione della domanda è effettuata nel 2017 in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati su ogni lato del confine di un sistema di entrata-uscita elaborano relazioni comuni di valutazione della domanda di mercato, ciascuna delle quali riguarda tutti i punti di interconnessione di almeno un confine di sistema di entrata-uscita. La relazione di valutazione del mercato valuta la domanda potenziale di capacità incrementale di tutti gli utenti della rete a norma del paragrafo 8 e indica l'eventuale avvio di un progetto di capacità incrementale. 3.   La relazione di valutazione della domanda di mercato è pubblicata in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro e nella misura del possibile in inglese sui siti web dei gestori dei sistemi di trasporto interessati al più tardi 16 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua almeno in ciascun anno dispari. 4.   L'ENTSO-G coordina e coadiuva il completamento delle relazioni di valutazione della domanda, anche fornendo un modello standard e pubblicando le relazioni sul proprio sito web. 5.   Qualora utenti della rete esprimano domanda di capacità incrementale al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua negli anni pari, i gestori dei sistemi di trasporto interessati possono decidere di comune accordo di effettuare una valutazione della domanda di mercato anche in un anno pari, a condizione che: a) la procedura di cui agli articoli da 26 a 30 possa essere conclusa prima dell'inizio del successivo ciclo di valutazione della domanda di cui al paragrafo 1 e b) sia rispettato il calendario delle aste. 6.   I gestori dei sistemi di trasporto prendono in considerazione, nella valutazione della domanda di mercato in corso, le indicazioni non vincolanti di domanda presentate al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua. 7.   I gestori dei sistemi di trasporto possono prendere in considerazione le indicazioni non vincolanti di domanda trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 nella valutazione della domanda di mercato in corso, oppure nella successiva valutazione della domanda di mercato. 8.   Le indicazioni non vincolanti di domanda di cui ai paragrafi 6 e 7 contengono almeno le seguenti informazioni: a) i due o più sistemi di entrata-uscita adiacenti fra i quali è espressa la domanda di capacità incrementale — su uno o entrambi i lati di un punto di interconnessione — e la direzione richiesta; b) l'anno o gli anni gas per cui è espressa una domanda di capacità incrementale; c) il quantitativo di capacità richiesto tra i rispettivi sistemi di entrata-uscita; d) informazioni su indicazioni non vincolanti di domanda che sono state o saranno trasmesse ad altri gestori dei sistemi di trasporto, ove tali indicazioni siano collegate fra loro, come ad esempio la domanda di capacità in diversi punti di interconnessione collegati. 9.   Gli utenti della rete indicano se la loro domanda è soggetta a condizioni relativamente al paragrafo 8, lettere da a) a d). 10.   I gestori dei sistemi di trasporto rispondono a indicazioni non vincolanti di domanda entro 16 settimane dall'inizio delle aste annuali di capacità annua o entro 8 settimane dal ricevimento delle indicazioni di domanda conformemente al paragrafo 7. La risposta contiene almeno i seguenti elementi: a) se la domanda indicata possa o meno essere presa in considerazione dal gestore del sistema di trasporto nella procedura in corso; oppure b) se, nel caso di indicazioni di domanda in conformità al paragrafo 7, queste siano o meno sufficienti per prendere in considerazione l'avvio di una procedura di capacità incrementale ai sensi del paragrafo 5; oppure c) in quale relazione di valutazione della domanda di mercato di cui al paragrafo 3 la domanda indicata sarà valutata, a condizione che, motivatamente, la domanda indicata non possa essere presa in considerazione ai sensi delle lettere a) o b). 11.   I gestori dei sistemi di trasporto possono esigere il pagamento di corrispettivi per le attività risultanti dalla trasmissione di indicazioni non vincolanti di domanda. Tali corrispettivi rispecchiano i costi amministrativi relativi alla trasmissione delle indicazioni di domanda e sono soggetti all'approvazione della competente autorità nazionale di regolamentazione e pubblicati sul sito web del gestore del sistema di trasporto. Essi sono rimborsati al rispettivo utente della rete in caso di esito positivo del test economico per almeno un livello di offerta che comprende capacità incrementale al rispettivo punto di interconnessione. 12.   La relazione di valutazione della domanda di mercato tiene conto dei seguenti criteri: a) se il piano decennale di sviluppo della rete a livello di Unione individui o meno una carenza di capacità fisica per cui una regione specifica soffre di approvvigionamento insufficiente in un ragionevole scenario di picco e ove l'offerta di capacità incrementale nel punto di interconnessione in questione potrebbe rimediare a tale carenza; oppure se un piano nazionale di sviluppo della rete individui o meno un bisogno concreto e costante di trasporto fisico; b) se nell'asta annuale di capacità annua per l'anno in cui potrebbe essere offerta per la prima volta capacità incrementale e nei tre anni successivi non è disponibile alcun prodotto di capacità standard annua che collega due sistemi di entrata-uscita adiacenti, perché tutta la capacità è già stata acquisita; c) se utenti della rete hanno trasmesso indicazioni non vincolanti di domanda per richiedere capacità incrementale per diversi anni consecutivi e sono stati esauriti tutti gli altri mezzi economicamente efficienti per massimizzare la disponibilità della capacità esistente. 13.   Nella relazione di valutazione della domanda di mercato figurano almeno i seguenti elementi: a) una conclusione sull'opportunità o meno di avviare un progetto di capacità incrementale; b) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata ricevute al più tardi 8 settimane dopo l'inizio dell'asta annuale di capacità annua dell'anno di pubblicazione della rispettiva relazione di valutazione della domanda; c) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse dopo il termine di cui al paragrafo 6 durante la precedente procedura di capacità incrementale qualora tali indicazioni non siano state prese in considerazione nella precedente valutazione della domanda; d) le indicazioni non vincolanti di domanda aggregata trasmesse a norma del paragrafo 7 che i gestori dei sistemi di trasporto abbiano deciso di prendere in considerazione nella valutazione della domanda di mercato in corso; e) una valutazione del quantitativo, della direzione e della durata previsti della domanda di capacità incrementale ai punti di interconnessione con ciascun sistema di entrata-uscita adiacente o con interconnettori; f) una conclusione sull'opportunità di svolgere studi tecnici su progetti di capacità incrementale, specificando per quali punti di interconnessione e per quale livello di domanda previsto; g) un calendario provvisorio per il progetto di capacità incrementale, gli studi tecnici e la consultazione di cui all', paragrafo 3; h) una conclusione su quali eventuali corrispettivi saranno introdotti conformemente al paragrafo 10; i) i tipi e, se disponibili, l'entità globale delle indicazioni di domanda condizionata ai sensi del paragrafo 9; j) le modalità con cui i gestori dei sistemi di trasporto intendono applicare l', paragrafo 3, per quanto riguarda la limitazione del numero di anni offerti nelle aste annuali di capacità annua durante la procedura incrementale. 14.   I gestori dei sistemi di trasporto e le competenti autorità nazionali di regolamentazione pubblicano i rispettivi punti di contatto per i progetti di capacità incrementale avviati alla pubblicazione della relazione di valutazione della domanda di mercato e aggiornano regolarmente tale informazione per tutta la durata del progetto.
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