Art. 99
Obblighi della Commissione
In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi della Commissione
1. La Commissione pubblica e aggiorna, ogni volta che è necessario, l’elenco:
a)
dei laboratori di riferimento dell’Unione europea di cui all’;
b)
dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali di cui all’;
c)
dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare dell’Unione di cui all’.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla previsione di requisiti, responsabilità e compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea, dei centri di riferimento dell’Unione europea per il benessere degli animali e dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della filiera agroalimentare dell’Unione in aggiunta a quelli stabiliti nell’, paragrafo 3, nell’, nell’, paragrafo 3, nell’, nell’, paragrafo 3, e nell’. Tali atti delegati sono limitati a casi di rischi nuovi o emergenti, malattie animali o organismi nocivi per le piante nuovi o emergenti, o a casi giustificati da nuove prescrizioni legali.
3. I laboratori di riferimento e i centri di riferimento dell’Unione europea sono soggetti a controlli della Commissione per verificare la conformità alle prescrizioni dell’, paragrafo 3, dell’, dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 3.
4. Se i controlli della Commissione di cui al paragrafo 3 del presente articolo dimostrano la non conformità alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 3, all’, all’, paragrafo 3, e all’ paragrafo 3, la Commissione, dopo aver ricevuto le osservazioni del laboratorio di riferimento o del centro di riferimento dell’Unione europea:
a)
revoca, mediante atti di esecuzione, la designazione di tale laboratorio o centro; o
b)
adotta ogni altra misura adeguata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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