Art. 98 · Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare

Art. 98

Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare

In vigore dal 15 mar 2017
Responsabilità e compiti dei centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare I centri di riferimento dell’Unione europea per l’autenticità e l’integrità della catena agroalimentare dell’Unione sono responsabili dei seguenti compiti di sostegno, nella misura in cui questi sono contenuti nei programmi di lavoro annuali o pluriennali dei centri di riferimento che sono stati stabiliti in conformità con gli obiettivi e le priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione a norma dell’ del regolamento (UE) n. 652/2014: a) fornire conoscenze specializzate in materia di autenticità e integrità della catena agroalimentare e dei metodi per rilevare violazioni della normativa di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, in relazione alle scienze forensi applicate ai settori disciplinati da tali norme; b) fornire analisi specifiche volte a individuare i segmenti della filiera agroalimentare potenzialmente soggetti a violazioni della normativa di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli e prestare assistenza nell’elaborazione di tecniche e protocolli specifici per i controlli ufficiali; c) se necessario, eseguire i compiti di cui all’, paragrafo 2, lettere da a) a h), del presente regolamento evitando duplicazioni con i compiti dei laboratori di riferimento dell’Unione europea designati a norma dell’ del presente regolamento; d) se necessario, stabilire e mantenere collezioni o banche dati di materiali di riferimento autenticati da utilizzare per la rilevazione di violazioni della normativa di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli; e e) diffondere i risultati delle ricerche e le innovazioni tecniche nei settori che rientrano nell’ambito della rispettiva missione.
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