Art. 93 · Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

Art. 93

Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea

In vigore dal 15 mar 2017
Designazione dei laboratori di riferimento dell’Unione europea 1.   La Commissione designa, mediante atti di esecuzione, laboratori di riferimento dell’Unione europea nei casi in cui è stata adottata la decisione di istituire tale laboratorio conformemente all’. 2.   Le designazioni di cui al paragrafo 1: a) seguono una procedura di selezione pubblica; e b) sono limitate nel tempo e per un periodo minimo di cinque anni o riesaminate a intervalli regolari. 3.   I laboratori di riferimento dell’Unione europea: a) operano secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e sono accreditati in conformità di tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale accreditamento: i) deve includere tutti i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare quando opera in qualità di laboratorio di riferimento dell’Unione europea; ii) può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi; iii) può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l’ambito dell’accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi utilizzati dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione specifica, preliminare all’utilizzo di tali metodi modificati o nuovi, da parte dell’organismo nazionale di accreditamento dello Stato membro in cui è situato il laboratorio di riferimento dell’Unione europea; b) sono imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interesse e, in particolare, non si trovano in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti in qualità di laboratori di riferimento dell’Unione europea; c) dispongono o possono disporre per contratto di personale adeguatamente qualificato e formato alle tecniche di analisi, prova e diagnosi applicate nel loro ambito di competenza, e di personale di sostegno ove necessario; d) possiedono o hanno accesso all’infrastruttura, alle attrezzature e ai prodotti necessari per svolgere i compiti loro assegnati; e) garantiscono che il loro personale o qualsiasi altro personale a contratto abbia una buona conoscenza delle norme e prassi internazionali e che nel corso delle attività di lavoro siano presi in considerazione i più recenti sviluppi nel settore della ricerca a livello nazionale, dell’Unione e internazionale; f) dispongono degli strumenti necessari per svolgere i loro compiti in situazioni di emergenza, o vi hanno accesso; e g) se del caso, dispongono degli strumenti per rispettare le norme di biosicurezza. 4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo, per il settore disciplinato dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettera g), la Commissione può designare laboratori ufficiali, così designati dalle autorità competenti sulla base di una deroga adottata ai sensi dell’, come laboratori di riferimento dell’Unione europea indipendentemente dal fatto che rispettino o meno le condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. 5.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i laboratori di cui all’, primo comma del regolamento (CE) n. 1829/2003 e all’, primo comma del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono laboratori di riferimento dell’Unione europea che hanno le responsabilità ed eseguono i compiti di cui all’ del presente regolamento, nei settori rispettivamente: a) degli OGM e degli alimenti e mangimi geneticamente modificati; e b) degli additivi dei mangimi. 6.   Gli obblighi di riservatezza del personale, di cui all’, si applicano mutatis mutandis al personale dei laboratori di riferimento dell’Unione europea.
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