Art. 92 · Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea

Art. 92

Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea

In vigore dal 15 mar 2017
Decisione di istituire un laboratorio di riferimento dell’Unione europea 1.   Nei settori disciplinati dalle norme di cui all’, paragrafo 2, è istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea se l’efficacia dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali dipende anche dalla qualità, uniformità e affidabilità: a) dei metodi di analisi, prova e diagnosi impiegati dai laboratori ufficiali designati conformemente all’, paragrafo 1; e b) dei risultati delle analisi, prove e diagnosi eseguite da tali laboratori ufficiali. 2.   È istituito un laboratorio di riferimento dell’Unione europea se vi è una necessità riconosciuta di promuovere pratiche uniformi in relazione allo sviluppo o all’utilizzo dei metodi di cui al paragrafo 1, lettera a). 3.   La Commissione riesamina regolarmente il mandato e il funzionamento del laboratorio di riferimento dell’Unione europea. 4.   La Commissione integra il presente regolamento mediante l’adozione della decisione di istituire tale laboratorio di riferimento dell’Unione europea mediante un atto delegato conformemente all’.
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