Art. 91 · Attestati ufficiali

Art. 91

Attestati ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Attestati ufficiali 1.   Quando il presente regolamento o le norme di cui all’, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. 2.   Gli attestati ufficiali: a) sono autentici ed esatti; b) sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e c) se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l’attestato ufficiale e tale partita o lotto. 3.   Le autorità competenti provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali: a) sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall’attestato ufficiale; e b) abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a: i) le norme la conformità alle quali è certificata dall’attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme; ii) le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento. 4.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che: a) gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all’, paragrafo 2; e b) l’attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.
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