Art. 91
Attestati ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Attestati ufficiali
1. Quando il presente regolamento o le norme di cui all’, paragrafo 2, prescrivono il rilascio di attestati ufficiali da parte degli operatori sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti, o da parte delle autorità stesse, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Gli attestati ufficiali:
a)
sono autentici ed esatti;
b)
sono redatti in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea comprese dal certificatore e, se del caso, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione; e
c)
se riguardano una partita o un lotto, consentono la verifica del collegamento tra l’attestato ufficiale e tale partita o lotto.
3. Le autorità competenti provvedono affinché il personale che esegue i controlli ufficiali per supervisionare il rilascio di attestati ufficiali o, nel caso in cui gli attestati siano rilasciati dalle autorità competenti, il personale coinvolto nel rilascio di tali attestati ufficiali:
a)
sia imparziale e esente da qualsiasi conflitto di interessi e in particolare non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della sua condotta professionale rispetto a quanto è certificato dall’attestato ufficiale; e
b)
abbia ricevuto adeguata formazione riguardo a:
i)
le norme la conformità alle quali è certificata dall’attestato ufficiale e la valutazione tecnica di conformità a tali norme;
ii)
le norme pertinenti figuranti nel presente regolamento.
4. Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali regolari per verificare che:
a)
gli operatori che rilasciano gli attestati si conformino alle condizioni stabilite nelle norme di cui all’, paragrafo 2; e
b)
l’attestato sia rilasciato sulla base di fatti e dati pertinenti, corretti e verificabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:625:oj#art-91