Art. 90 · Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

Art. 90

Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Competenze di esecuzione per i certificati ufficiali La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le norme atte a garantire l’applicazione uniforme degli relativamente a: a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio, se le prescrizioni non sono definite nella normativa di cui all’, paragrafo 2; b) i meccanismi e le disposizioni tecniche per garantire il rilascio di certificati ufficiali esatti e affidabili e prevenire i rischi di frode; c) le procedure da seguire in caso di ritiro dei certificati ufficiali e per il rilascio di certificati di sostituzione; d) le norme per il rilascio di copie autenticate dei certificati ufficiali; e) il formato dei documenti che devono accompagnare animali e merci dopo l’effettuazione dei controlli ufficiali; f) le norme per il rilascio di certificati elettronici e per l’uso di firme elettroniche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-90