Art. 9
Norme generali in materia di controlli ufficiali
In vigore dal 15 mar 2017
Norme generali in materia di controlli ufficiali
1. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, in considerazione:
a)
dei rischi identificati associati:
i)
ad animali e merci;
ii)
alle attività sotto il controllo degli operatori;
iii)
al luogo delle attività o delle operazioni degli operatori;
iv)
all’impiego di prodotti, processi, materiali o sostanze che possono influire sulla sicurezza, l’integrità e la salubrità degli alimenti, o la sicurezza dei mangimi, sulla salute o sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante o, nel caso di OGM e prodotti fitosanitari, possono anche avere un impatto negativo sull’ambiente;
b)
di eventuali informazioni indicanti la probabilità che i consumatori siano indotti in errore, in particolare relativamente alla natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, il periodo di conservazione, il paese di origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o produzione degli alimenti;
c)
dei precedenti degli operatori in merito agli esiti dei controlli ufficiali effettuati su di essi e alla loro conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2;
d)
dell’affidabilità e dei risultati dei controlli effettuati dagli operatori stessi, o da terzi su loro richiesta, compresi, se del caso, regimi di certificazione di qualità privati, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2; e
e)
di qualsiasi informazione che possa indicare un’eventuale non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2.
2. Le autorità competenti effettuano regolarmente controlli ufficiali, con la frequenza opportuna determinata in base al rischio, per individuare eventuali violazioni intenzionali della normativa di cui all’, paragrafo 2, commesse mediante pratiche ingannevoli o fraudolente e tenendo conto delle informazioni in merito a tali violazioni condivise attraverso i meccanismi di assistenza amministrativa di cui agli articoli da 102 a 108 e di qualsiasi altra informazione che indichi la possibilità di tali violazioni.
3. I controlli ufficiali eseguiti prima dell’immissione in commercio o dello spostamento di determinati animali e merci in vista del rilascio di certificati o attestazioni ufficiali prescritti dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, come condizione per l’immissione in commercio o per lo spostamento di animali o merci, sono effettuati in conformità:
a)
della normativa di cui all’, paragrafo 2; e
b)
degli atti delegati e di esecuzione applicabili, adottati dalla Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli da 18 a 27.
4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l’esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell’operatore, l’autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.
5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull’efficacia del controllo.
6. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali allo stesso modo, tenendo conto della necessità di adattare i controlli alle situazioni specifiche, a prescindere dal fatto che essi riguardino animali e merci:
a)
disponibili sul mercato dell’Unione, indipendentemente dal fatto che provengano dallo Stato membro in cui si effettuano i controlli ufficiali o da un altro Stato membro; oppure
b)
destinati ad essere esportati fuori dall’Unione; oppure
c)
che entrano nell’Unione.
7. Entro i limiti di quanto strettamente necessario per l’organizzazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri di destinazione possono chiedere agli operatori cui sono consegnati animali o merci provenienti da un altro Stato membro di segnalare l’arrivo di detti animali o merci.
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