Art. 88 · Firma e rilascio di certificati ufficiali

Art. 88

Firma e rilascio di certificati ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Firma e rilascio di certificati ufficiali 1.   I certificati ufficiali sono rilasciati dalle autorità competenti. 2.   Le autorità competenti designano i certificatori autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori: a) siano imparziali, esenti da qualsiasi conflitto di interessi e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l’imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione; e b) abbiano ricevuto adeguata formazione sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento. 3.   I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base a uno dei seguenti presupposti: a) conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite: i) un controllo ufficiale; o ii) l’acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti; b) fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un’altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l’esattezza di tali fatti e dati; c) fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai sistemi di controllo interni degli operatori, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte. 4.   I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati solo sulla base del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, quando la normativa di cui all’, paragrafo 2, lo richieda.
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