Art. 81
Costi
In vigore dal 15 mar 2017
Costi
Le tariffe o i diritti che devono essere riscossi in conformità all’, paragrafo 1, lettera a), e all’, paragrafo 2, sono determinati sulla base dei costi seguenti, nella misura in cui questi ultimi derivino dai controlli ufficiali in questione:
a)
gli stipendi del personale, ivi compresi il personale ausiliario e amministrativo, coinvolto nell’esecuzione dei controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la sicurezza sociale, le pensioni e le assicurazioni;
b)
il costo degli impianti e delle attrezzature, inclusa la manutenzione e gli oneri assicurativi nonché altri costi correlati;
c)
il costo dei materiali di consumo, dei servizi e degli strumenti;
d)
i costi dei servizi applicati alle autorità competenti dagli organismi delegati per i controlli ufficiali che sono stati delegati agli organismi delegati;
e)
il costo della formazione del personale di cui alla lettera a), ad esclusione della formazione richiesta per ottenere le qualifiche necessarie per essere impiegati dalle autorità competenti;
f)
le spese di viaggio del personale di cui alla lettera a), nonché le relative spese di soggiorno;
g)
il costo del campionamento e delle analisi, prove e diagnosi di laboratorio applicato dai laboratori ufficiali per tali compiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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