Art. 80
Altre tariffe o diritti
In vigore dal 15 mar 2017
Altre tariffe o diritti
Per coprire i costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelli di cui all’, se non proibito dalle disposizioni legislative applicabili nei settori disciplinati dalle norme di cui all’, paragrafo 2.
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