Art. 8
Obblighi di riservatezza delle autorità competenti
In vigore dal 15 mar 2017
Obblighi di riservatezza delle autorità competenti
1. Le autorità competenti provvedono affinché, fatto salvo il paragrafo 3, le informazioni ottenute nell’adempimento dei loro doveri in occasione di controlli ufficiali e di altre attività ufficiali non siano divulgate a parti terze qualora, conformemente alla legislazione nazionale o dell’Unione, tali informazioni siano coperte per la loro natura dal segreto professionale.
A tal fine gli Stati membri provvedono affinché siano stabiliti opportuni obblighi di riservatezza per il personale e altre persone impiegate durante controlli ufficiali e le altre attività ufficiali.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle autorità di controllo competenti per il settore biologico, agli organismi delegati e alle persone fisiche cui sono stati delegati compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali e ai laboratori ufficiali.
3. Salvo che esista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte dal segreto professionale di cui al paragrafo 1, e fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione o nazionale, tali informazioni comprendono le informazioni la cui divulgazione arrecherebbe pregiudizio:
a)
agli obiettivi delle attività ispettive, di indagine o audit;
b)
alla tutela degli interessi commerciali di un operatore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica; o
c)
alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza giuridica.
4. Le autorità competenti, nel determinare se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni coperte da segreto professionale di cui al paragrafo 1, tengono conto tra l’altro dei possibili rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante o per l’ambiente, e la natura, la gravità e la portata di tali rischi.
5. Gli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente articolo non impediscono alle autorità competenti di pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni in merito ai risultati dei controlli ufficiali su singoli operatori, fatte salve le situazioni in cui la divulgazione è prescritta dalla legislazione dell’Unione o nazionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
all’operatore interessato è data la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni che l’autorità competente intende pubblicare o rendere altrimenti disponibili al pubblico prima della loro divulgazione, tenendo conto dell’urgenza della situazione; e
b)
le informazioni pubblicate o altrimenti rese disponibili al pubblico tengono conto delle osservazioni espresse dall’operatore interessato o sono pubblicate unitamente a tali osservazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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