Art. 79 · Tariffe o diritti obbligatori

Art. 79

Tariffe o diritti obbligatori

In vigore dal 15 mar 2017
Tariffe o diritti obbligatori 1.   Le autorità competenti riscuotono le tariffe o i diritti per i controlli ufficiali effettuati in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, e sugli animali e le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), presso i posti di controllo frontalieri o i punti di controllo di cui all’, paragrafo 1, lettera a) a) a livello di costo calcolato conformemente all’, paragrafo 1; o b) in base agli importi di cui all’allegato IV. 2.   Le autorità competenti riscuotono tariffe o diritti per recuperare i costi sostenuti in relazione a: a) controlli ufficiali effettuati su animali e merci di cui all’, paragrafo 1, lettere d), e) e f); b) controlli ufficiali effettuati su richiesta dell’operatore per ottenere il riconoscimento di cui all’ del regolamento (CE) n. 183/2005; c) controlli ufficiali originariamente non programmati: i) che si sono resi necessari in seguito all’individuazione di un caso di non conformità da parte dell’operatore stesso nel corso di un controllo ufficiale effettuato a norma del presente regolamento; e ii) che sono eseguiti per valutare la portata e le conseguenze del caso di non conformità o per verificare che essa sia stata sanata. 3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono ridurre su base oggettiva e non discriminatoria l’importo delle tariffe o dei diritti in relazione alle attività di cui all’allegato IV, capo II, tenendo conto: a) degli interessi degli operatori a bassa capacità produttiva; b) dei metodi tradizionali utilizzati per la produzione, il trattamento e la distribuzione; c) delle esigenze degli operatori situati in regioni soggette a specifici vincoli geografici; e d) dei precedenti di conformità degli operatori alle norme pertinenti di cui all’, paragrafo 2, così come verificati mediante controlli ufficiali. 4.   Gli Stati membri possono decidere di non riscuotere tariffe e diritti calcolati conformemente all’, paragrafo 1, lettera b) al di sotto di un importo per il quale, considerati il costo della riscossione e le entrate complessive attese da tariffe e diritti, la riscossione di tale tariffa o diritto sarebbe antieconomica. 5.   Il presente articolo non si applica ai controlli ufficiali eseguiti per verificare la conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, lettere i) e j).
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