Art. 77 · Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli

Art. 77

Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli

In vigore dal 15 mar 2017
Norme in merito a controlli ufficiali specifici e alle misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli 1.   La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici e in materia di misure in caso di non conformità, al fine di tener conto delle specificità delle seguenti categorie di animali e merci o delle relative modalità e mezzi di trasporto: a) partite di prodotti freschi della pesca sbarcate da pescherecci di paesi terzi direttamente nei porti designati dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (61); b) partite di selvaggina di pelo con la pelle; c) partite di merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettera b), consegnate, con o senza magazzinaggio in depositi doganali riconosciuti per tale scopo o in zone franche, alle navi in uscita dal territorio dell’Unione e destinate all’approvvigionamento delle navi o al consumo del personale e dei passeggeri; d) materiale da imballaggio in legno; e) mangimi che accompagnano gli animali e destinati all’alimentazione di tali animali; f) animali e merci ordinati mediante vendite tramite contratti a distanza e consegnati da un paese terzo a un indirizzo nell’Unione, nonché i necessari obblighi di notifica per consentire la corretta esecuzione dei controlli ufficiali; g) prodotti vegetali che, in considerazione della loro successiva destinazione, possono comportare il rischio di diffusione di malattie infettive o contagiose degli animali; h) partite di animali e merci di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), che siano originarie dell’Unione e vi facciano ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo; i) merci sfuse che entrano nell’Unione da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che siano tutte originarie di tale paese terzo; j) partite di merci di cui all’, paragrafo 1, provenienti dal territorio della Croazia, che transitano attraverso il territorio della Bosnia-Erzegovina a Neum («corridoio di Neum») prima di rientrare nel territorio della Croazia attraverso i punti di entrata di Klek o Zaton Doli; k) animali e merci esenti dall’ in conformità dell’. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di taluni animali e merci dal posto di controllo frontaliero d’arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione o al posto di controllo frontaliero presso il luogo di destinazione o al posto di controllo frontaliero di uscita. 3.   La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione: a) i modelli di certificati ufficiali e le norme per il loro rilascio; e b) il formato dei documenti che devono accompagnare le categorie di animali o merci di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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