Art. 76 · Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere

Art. 76

Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere

In vigore dal 15 mar 2017
Collaborazione tra le autorità in merito a partite non soggette a controlli specifici alle frontiere 1.   I paragrafi 2, 3, e 4 del presente articolo si applicano alle partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all’ingresso nell’Unione di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento per le quali sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica in conformità dell’, punto 12, del regolamento (UE) n. 952/2013 e degli articoli da 158 a 202 di tale regolamento. 2.   Le autorità doganali sospendono l’immissione in libera pratica quando hanno motivo di ritenere che la partita possa comportare rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, e informano immediatamente le autorità competenti di tale sospensione. 3.   Una partita la cui immissione in libera pratica è stata sospesa ai sensi del paragrafo 2 è svincolata se, entro un termine di tre giorni lavorativi dalla sospensione, le autorità competenti non hanno richiesto alle autorità doganali di prorogare la sospensione o se hanno informato le autorità doganali che non vi sono rischi. 4.   Se le autorità competenti ritengono che sia presente un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente: a) chiedono alle autorità doganali di non svincolare la partita per l’immissione in libera pratica e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna la partita e in qualsiasi altro documento di accompagnamento o nei pertinenti equivalenti elettronici: «Il prodotto presenta un rischio — immissione in libera pratica non autorizzata — Regolamento (UE) 2017/…»; b) nessun’altra procedura doganale è permessa senza il consenso delle autorità competenti; e c) si applicano l’, paragrafi 1, 3, 5 e 6, gli , l’, paragrafi 1 e 2, e l’, paragrafi 1 e 2. 5.   Nel caso di partite di animali e merci diverse da quelle assoggettate a controlli all’ingresso nell’Unione di cui all’, paragrafo 1, per le quali non sia stata presentata una dichiarazione doganale ai fini dell’immissione in libera pratica, le autorità doganali, quando hanno motivo di ritenere che la spedizione possa costituire un rischio sanitario per l’uomo, per gli animali e per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, trasmettono tutte le informazioni pertinenti alle autorità doganali degli Stati membri di destinazione finale.
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