Art. 74
Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell’approvazione
In vigore dal 15 mar 2017
Casi di non conformità successivi ai controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi e revoca dell’approvazione
1. Quando i controlli ufficiali effettuati su partite di categorie di animali e merci per le quali sono stati approvati controlli specifici pre-esportazione in conformità all’, paragrafo 1, mettono in luce casi gravi e ricorrenti di non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri:
a)
lo notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri e agli operatori interessati mediante l’IMSOC oltre a richiedere assistenza amministrativa in conformità delle procedure stabilite agli articoli da 102 a 108; e
b)
aumentano immediatamente il numero di controlli ufficiali effettuati sulle partite originarie del paese in questione e, ove necessario per consentire un adeguato esame analitico della situazione, conservano un numero opportuno di campioni in condizioni di magazzinaggio appropriate.
2. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, revocare l’approvazione di cui all’, paragrafo 1, se, in seguito ai controlli ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, vi sono indicazioni sul fatto che le prescrizioni di cui all’, paragrafi 3 e 4, non sono più rispettate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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