Art. 73
Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi
In vigore dal 15 mar 2017
Approvazione dei controlli pre-esportazione ad opera dei paesi terzi
1. La Commissione può, mediante atti di esecuzione, approvare, su richiesta di un paese terzo, i controlli specifici pre-esportazione che tale paese terzo effettua su partite di animali e merci prima della loro esportazione verso l’Unione al fine di verificare che le partite esportate siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2. Tale approvazione si applica solo alle partite provenienti dal paese terzo in questione e può essere concessa per una o più categorie di animali o merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
2. L’approvazione di cui al paragrafo 1 specifica:
a)
la frequenza massima dei controlli ufficiali che devono essere effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri all’ingresso delle partite nell’Unione, se non si ha motivo di sospettare casi di non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, o pratiche fraudolente o ingannevoli;
b)
i certificati ufficiali che devono accompagnare le partite in entrata nell’Unione;
c)
un modello per i certificati di cui alla lettera b);
d)
le autorità competenti del paese terzo sotto la cui responsabilità devono essere effettuati i controlli pre-esportazione; e
e)
se del caso, qualsiasi eventuale organismo delegato cui tali autorità competenti possono delegare alcuni compiti. Tale delega può essere approvata unicamente se sono soddisfatti i criteri di cui agli articoli da 28 a 33 o condizioni equivalenti.
3. L’approvazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere concessa a un paese terzo unicamente se gli elementi di prova disponibili e, se del caso, un controllo della Commissione effettuato in conformità dell’, dimostrano che il sistema dei controlli ufficiali in tale paese terzo è idoneo a garantire:
a)
che le partite di animali o di merci esportate verso l’Unione siano conformi a quanto prescritto dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, o a prescrizioni equivalenti; e
b)
che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell’invio nell’Unione siano sufficientemente efficaci da sostituire i controlli documentali, di identità e i controlli fisici stabiliti dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, o da permettere di ridurne la frequenza.
4. Le autorità competenti o un organismo delegato specificato nel testo dell’approvazione:
a)
sono responsabili dei contatti con l’Unione; e
b)
garantiscono che i certificati ufficiali di cui al paragrafo 2, lettera b), accompagnino ciascuna partita controllata.
5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme particolareggiate e i criteri per l’approvazione dei controlli pre-esportazione effettuati da paesi terzi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per i controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti dello Stato membro sugli animali e le merci soggetti all’accordo di cui a tale paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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