Art. 72 · Rinvio di partite

Art. 72

Rinvio di partite

In vigore dal 15 mar 2017
Rinvio di partite 1.   Le autorità competenti autorizzano il rinvio delle partite purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la destinazione è stata convenuta con l’operatore responsabile della partita; b) l’operatore responsabile della partita ha informato le autorità competenti dello Stato membro per iscritto del fatto che le autorità competenti del paese terzo di origine o, se diverso, del paese terzo di destinazione, sono state informate dei motivi e delle circostanze per cui è stato negato l’ingresso nell’Unione alla partita di animali o merci in questione; c) se il paese terzo di destinazione non è il paese terzo di origine, l’operatore ha ottenuto l’accordo delle autorità competenti di tale paese terzo di destinazione e tali autorità competenti hanno notificato alle autorità competenti dello Stato membro la propria disponibilità ad accettare la partita; e d) nel caso di partite di animali, il rinvio è conforme alla normativa in materia di benessere degli animali. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, non si applicano alle partite di merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, lettera c).
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