Art. 70
Applicazione uniforme degli articoli 66, 67 e 68
In vigore dal 15 mar 2017
Applicazione uniforme degli
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme atte a garantire la coerenza in tutti i posti di controllo frontalieri di cui all’, paragrafo 1, e in tutti i punti di controllo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni e delle misure adottate, e degli ordini emanati dalle autorità competenti in conformità degli , a cui le autorità competenti si attengono nel far fronte a situazioni comuni o ricorrenti di non conformità o di rischio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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