Art. 7
Diritto di ricorso
In vigore dal 15 mar 2017
Diritto di ricorso
Contro le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità dell’, dell’, paragrafi 3 e 6, dell’,dell’, paragrafo 3, lettera b), e all’, paragrafi 1 e 2, riguardanti le persone fisiche o giuridiche, è ammesso il ricorso da parte di queste ultime in conformità del diritto nazionale.
Il diritto di ricorso non pregiudica l’obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente per eliminare o limitare i rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, in conformità del presente regolamento e della normativa di cui all’, paragrafo 2.
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