Art. 67 · Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio

Art. 67

Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio

In vigore dal 15 mar 2017
Misure da adottare in relazione ad animali o merci che entrano nell’Unione da paesi terzi che comportano un rischio Se i controlli ufficiali indicano che una partita di animali o merci comporta rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, tale partita è sottoposta a isolamento o quarantena e gli animali che ne fanno parte devono essere tenuti, curati o accuditi in condizioni adeguate in attesa di ulteriore decisione. Le autorità competenti trattengono la partita in questione imponendo il blocco ufficiale e, senza ritardo, ordinano che l’operatore responsabile della partita: a) distrugga la partita in conformità della normativa di cui all’, paragrafo 2, adottando tutte le misure necessarie a proteggere la sanità umana, animale o vegetale, il benessere degli animali o l’ambiente e, per quanto riguarda gli animali vivi, anche in particolare le norme intese a risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili; o b) sottopongono la partita ad un trattamento speciale in applicazione dell’, paragrafi 1 e 2. Le misure di cui al presente articolo si applicano a spese dell’operatore responsabile della partita.
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