Art. 65 · Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali

Art. 65

Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali

In vigore dal 15 mar 2017
Sospetta non conformità e intensificazione dei controlli ufficiali 1.   In caso di sospetta non conformità alla normativa di cui all’, paragrafo 2, di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali per confermare il sospetto o dimostrarne l’infondatezza. 2.   Le partite di animali e merci che gli operatori hanno dichiarato non appartenere alle categorie di cui all’, paragrafo 1, sono soggette a controlli ufficiali da parte delle autorità competenti qualora vi sia motivo di ritenere che tali categorie di animali o merci sono presenti nella partita. 3.   Le autorità competenti dispongono il blocco ufficiale delle partite di cui ai paragrafi 1 e 2 in attesa dei risultati dei controlli ufficiali di cui ai suddetti paragrafi. Tali partite devono essere sottoposte, se del caso, a isolamento o quarantena e si provvede affinché gli animali siano riparati, abbeverati, nutriti e, se necessario, accuditi in attesa degli esiti dei controlli ufficiali. 4.   Se le autorità competenti hanno motivo di sospettare pratiche fraudolente o ingannevoli da parte di un operatore responsabile della partita o se i controlli ufficiali inducono a ritenere che la normativa di cui all’, paragrafo 2, sia stata violata gravemente o ripetutamente, le stesse autorità, ove opportuno, e in aggiunta alle misure di cui all’, paragrafo 3, intensificano i controlli ufficiali sulle partite aventi la stessa origine o impiego. 5.   Le autorità competenti notificano alla Commissione e agli Stati membri mediante l’IMSOC la propria decisione di intensificare l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui al paragrafo 4 del presente articolo, indicandone le motivazioni. 6.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme in merito alle procedure per l’esecuzione coordinata ad opera delle autorità competenti dei controlli ufficiali in forma intensificata di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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