Art. 64 · Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri

Art. 64

Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri

In vigore dal 15 mar 2017
Requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri 1.   I posti di controllo frontalieri sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione e in un luogo designato dalle autorità doganali in conformità dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013, o in una zona franca. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi in cui e alle condizioni alle quali un posto di controllo frontaliero può essere situato ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell’Unione in caso di specifici vincoli geografici. 3.   I posti di controllo frontalieri dispongono: a) di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati; b) di locali o altre strutture adeguati alla natura e al volume delle categorie di animali e merci trattate; c) di attrezzature e locali o altre strutture idonei a consentire l’esecuzione dei controlli ufficiali per ciascuna delle categorie di animali e merci per le quali il posto di controllo frontaliero è stato designato; d) di meccanismi per garantire l’accesso a qualsiasi altro tipo di materiale, locale e servizio, a seconda dei casi, necessario per applicare le misure adottate a norma degli in caso di sospetta non conformità, partite non conformi o partite che comportano un rischio; e) di dispositivi di emergenza da adottare per garantire il buon funzionamento dei controlli ufficiali e l’effettiva applicazione delle misure adottate a norma degli in caso di situazioni o eventi inattesi e imprevedibili; f) della tecnologia e delle attrezzature necessarie per il funzionamento efficiente dell’IMSOC e, se del caso, di altri sistemi informatici di trattamento delle informazioni necessari per il trattamento e lo scambio dei dati e delle informazioni; g) dell’accesso ai servizi di laboratori ufficiali che siano in grado di fornire risultati di analisi, prove e diagnosi entro i termini appropriati e siano dotati degli strumenti informatici necessari a garantire che i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate siano se del caso inseriti nell’IMSOC; h) di dispositivi adeguati per trattare correttamente le diverse categorie di animali e merci e per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata; e i) di meccanismi per rispettare le pertinenti norme di biosicurezza al fine di prevenire la diffusione di malattie nell’Unione. 4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di tenere in considerazione aspetti specifici e necessità logistiche connessi all’esecuzione dei controlli ufficiali e all’applicazione delle misure adottate a norma dell’, paragrafi 3 e 6, e dell’, in ordine alle varie categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 5.   La Commissione adotta conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi in cui e alle condizioni alle quali i posti di controllo frontalieri designati per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato possono essere esonerati da uno o più degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo per tener conto delle esigenze delle autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali che operano in specifici vincoli geografici, garantendo nel contempo la corretta esecuzione dei controlli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-64