Art. 62
Revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri
In vigore dal 15 mar 2017
Revoca della designazione dei posti di controllo frontalieri
1. Qualora un posto di controllo frontaliero cessi di possedere i requisiti di cui all’, lo Stato membro:
a)
revoca la designazione di cui all’, paragrafo 1, per tutte le categorie di animali e merci comprese nella designazione, o per alcune di esse; e
b)
rimuove il posto di controllo dagli elenchi di cui all’, paragrafo 1, relativamente alle categorie di animali e merci per le quali la designazione è revocata.
2. Lo Stato membro informa la Commissione e gli altri Stati membri della revoca della designazione di un posto di controllo frontaliero di cui al paragrafo 1 e dei motivi della revoca.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare conformemente all’ atti delegati al fine di integrare il presente regolamento riguardo ai casi, e alle pertinenti procedure, in cui un posto di controllo frontaliero, la cui designazione è stata revocata solo parzialmente in applicazione del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, può essere designato nuovamente in deroga all’.
4. Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare una decisione sul ritiro della designazione dei posti di controllo frontalieri per ragioni diverse da quelle di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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