Art. 61 · Revoca delle approvazioni dei punti di controllo esistenti e nuova designazione delle strutture

Art. 61

Revoca delle approvazioni dei punti di controllo esistenti e nuova designazione delle strutture

In vigore dal 15 mar 2017
Revoca delle approvazioni dei punti di controllo esistenti e nuova designazione delle strutture 1.   È revocato il riconoscimento dei posti d’ispezione frontalieri di cui all’ della direttiva 97/78/CE e all’ della direttiva 91/496/CEE, unitamente alla designazione dei punti di entrata di cui all’ del regolamento (CE) n. 669/2009 e all’articolo 13 quater, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE e alla designazione dei punti di ingresso ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione (60). 2.   Gli Stati membri possono designare nuovamente i posti d’ispezione frontalieri, i punti di entrata designati, i punti di entrata e i punti di ingresso di cui al paragrafo 1 del presente articolo in qualità di posti di controllo frontalieri di cui all’, paragrafo 1, purché siano soddisfatti i requisiti minimi di cui all’. 3.   Alla nuova designazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo non si applica l’, paragrafi 2, 3 e 5.
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