Art. 60 · Inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri

Art. 60

Inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri

In vigore dal 15 mar 2017
Inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri 1.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione su internet elenchi aggiornati dei posti di controllo frontalieri sul suo territorio con le seguenti informazioni per ciascuno di tali posti: a) recapiti; b) orari di apertura; c) l’esatta ubicazione e la precisazione se il punto di entrata sia sito in un porto, in un aeroporto, su ferrovia o su strada; e d) le categorie di animali e merci di cui all’, paragrafo 1, per le quali esso è stato designato. 2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, le categorie, le abbreviazioni identificative delle designazioni e le altre informazioni che gli Stati membri devono utilizzare negli elenchi dei posti di controllo frontalieri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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