Art. 58 · Formato, termini e norme specifiche per l’uso del DSCE

Art. 58

Formato, termini e norme specifiche per l’uso del DSCE

In vigore dal 15 mar 2017
Formato, termini e norme specifiche per l’uso del DSCE La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione norme relative a: a) il formato del DSCE e le istruzioni per la sua presentazione e il suo uso, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti; e b) i termini minimi di notifica preliminare delle partite da parte degli operatori responsabili della partita, come previsto all’, paragrafo 3, lettera a), al fine di consentire alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero di eseguire i controlli ufficiali in modo tempestivo ed efficace. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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