Art. 57
Uso del DSCE da parte delle autorità doganali
In vigore dal 15 mar 2017
Uso del DSCE da parte delle autorità doganali
1. La movimentazione e l’assoggettamento a una procedura doganale delle partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, compresi l’ingresso o la movimentazione in depositi doganali o zone franche, sono subordinati alla presentazione del DSCE alle autorità doganali da parte dell’operatore responsabile della partita, fatte salve le esenzioni di cui all’ e le norme di cui agli . A tale stadio, il DSCE deve essere stato debitamente finalizzato nell’IMSOC dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero.
2. Le autorità doganali:
a)
non consentono l’assoggettamento della partita ad un regime doganale diverso da quello indicato dalle autorità competenti del posto di controllo frontaliero; e
b)
fatte salve le esenzioni di cui all’ e le norme di cui agli , consentono l’immissione in libera pratica di una partita unicamente dietro presentazione di un DSCE debitamente compilato che confermi che la partita è conforme alle norme applicabili di cui all’, paragrafo 2.
3. Se è presentata una dichiarazione doganale relativa a una partita di animali o merci appartenenti alle categorie di cui all’, paragrafo 1, senza presentazione del DSCE, l’autorità doganale trattiene la partita e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità competenti del posto di controllo frontaliero. Le autorità competenti adottano le misure necessarie conformemente all’, paragrafo 6.
Storico versioni
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